Entro il 18 giugno devono essere versate le prime rate di IMU e TASI per il 2018, per tutti gli immobili assoggettati al pagamento, tra cui

  • l’abitazione principale solo se rientrante nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze;
  • le unità immobiliari “a disposizione” o quelle concesse in locazione con relative pertinenze;
  • le altre pertinenze, escluse quelle dell’abitazione principale non tassata, nei limiti di legge;
  • i fabbricati non abitativi, diversi da quelli rurali strumentali;
  • le aree fabbricabili, eccetto quelle possedute ed utilizzate da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, quando rientrano nei requisiti di legge. Rientrano nel concetto di aree fabbricabili, anche le aree pertinenziali ad abitazioni che, secondo parte della giurisprudenza, sarebbero comunque esenti se pertinenza dell’abitazione principale (l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata sull’esenzione, se “catastalmente graffate” all’abitazione principale).

IMU – il versamento della prima rata dovuta per l’anno 2018 deve essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2017 art. 13 comma 13-bis del DL n. 201/2011. Le eventuali variazioni deliberate dai Comuni e pubblicate entro il 28 ottobre 2018 nel sito del Dipartimento delle Finanze – Portale del federalismo fiscale, saranno rilevanti per il calcolo del saldo annuale

 

TASI – il versamento della prima rata per l’anno 2018 deve essere eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente ex art. 1, comma 688 della legge 147/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014).

Al momento non sono intervenute modifiche alle discipline dei due tributi e pertanto i Comuni non possono aumentare le aliquote dei tributi locali.

1 Giugno 2018

Barbara Pollicina – barbara.pollicina@tclsquare.com

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Genova – Milano