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Decreto Ristori bis n° 149/2020
Finalmente è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il c.d. Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) che introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM rispettivamente del 24.10.2020 e del 3.11.2020, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra le principali novità c’è l’ampliamento delle categorie di attività ammessa a beneficiare del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori, comprendendo ora anche, tra le altre (previste dall’Allegato 1 del D.L. n. 137/2020):
- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone:
- attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.
Viene, inoltre, aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal Decreto Ristori per alberghi, gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti, bar e altri esercizi simili senza cucina con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, situati nelle c.d. zone rosse o arancio, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto.
Il contributo viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3.11.2020. Viene istituito, pertanto, un fondo di 280 milioni di euro.
Il contributo:
- per i soggetti la cui attività prevalente rientra in una di quelle riferite ai codici ATECO dell’Allegato 1, sarà determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 137/2020;
- per i soggetti la cui attività prevalente non rientra in una di quelle riferite ai codici dell’Allegato 1, spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e sarà determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell’art. 1 del citato D.L. n. 137/2020.
Il Decreto Ristori bis istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.
Tale indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, al 25.10.2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono, quale attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale c.d. rosse, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020, ovvero:
- l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1.01.2019, anche in assenza di tale condizione;
- per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;
- l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.
Il Decreto Ristori bis, inoltre, dispone:
- L’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio, alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 con sede operativa nelle aree del territorio nazionale c.d. “rosse”;
- La cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale c.d. “rosse”. Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata;
- La proroga al 30.04.2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti che operano nelle c.d. “zone arancioni” (indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020);
- La sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizione regionale e comunale e ai versamenti relativi all’IVA (senza applicazione di interessi e sanzioni), da versare in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla predetta data, per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni e rosse”, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”;
- La sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 (non opera per i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL) per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle c.d. “zone rosse”, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
È disposta la proroga al 15.11.2020 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento/saldo che si collocano, ordinariamente, tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020. Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.
Per le “zone rosse” nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.
Per le regioni “rosse” è introdotto il bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Sia il congedo straordinario sia il bonus baby sitter sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore è istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore:
- delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge, n. 266/1991;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge n. 383/2000;
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.
Vedi codici ATECO Allegati 1 e 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
Vedi testo Decreto Ristori bis (D.L. 9 novembre 2020, n. 149)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg