News
Al via da oggi i rimborsi IVA primo trimestre 2020
Da oggi i contribuenti possono presentare le richiesteDa oggi è possibile presentare le richieste di rimborso o compensazione del credito Iva del primo trimestre 2020, utilizzando l’ultima versione del modello TR approvata dall’agenzia delle entrate con provvedimento del 26 marzo scorso La scadenza ordinaria per la presentazione dell’istanza, esclusivamente in via telematica, è il 30 aprile, ma l’adempimento, per i soggetti residenti in Italia, rientra nel differimento dei termini al 30 giugno 2020 disposto dall’art. 62 del dl n. 18/2020. Le imprese hanno comunque tutto l’interesse a presentare la richiesta al più presto, per accelerare il recupero di risorse finanziarie preziose, soprattutto di questi tempi. Invero, c’è da mettere in conto che il rimborso potrebbe non arrivare nel termine (ordinatorio) del mese successivo alla richiesta, poiché l’emergenza in atto impatta, ovviamente, anche sull’attività degli uffici dell’agenzia delle entrate. Tuttavia, il credito trimestrale può essere utilizzato anche in compensazione orizzontale – a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione della richiesta, per le somme superiori a 5 mila euro nell’anno d’imposta – nel rispetto dei vincoli e limiti delle compensazioni. Al riguardo, va ricordato in particolare il tetto massimo di 700 mila euro per anno solare, elevato ad un milione per i subappaltatori edili il cui volume d’affari dell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da operazioni in regime di inversione contabile; al predetto limite concorrono tutte le compensazioni orizzontali effettuate e i rimborsi c.d. semplificati richiesti nel corso del 2020 (non i rimborsi trimestrali, che sono esclusi dalla procedura semplificata). Un’altra opportunità di recupero che debutta proprio in occasione di questo appuntamento è la possibilità, introdotta dall’art. 12-sexies del dl n. 34/2019, di cedere a terzi il credito Iva trimestrale richiesto a rimborso. Chi può presentare la richiesta. Possono chiedere il rimborso o la compensazione del credito Iva trimestrale soltanto i soggetti che, nel trimestre di riferimento, si trovano in una delle seguenti condizioni, previste dall’art. 38-bis, comma 2, del dpr n. 633/72: 1. Aliquota media. Effettuazione di operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media che ha gravato sugli acquisti e sulle importazioni. 2. Operazioni internazionali. Effettuazione di operazioni non imponibili (es. cessioni all’esportazione, cessioni intraUe ecc.) per oltre il 25% di tutte le operazioni effettuate. 3. Beni ammortizzabili. Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili (in questo caso è rimborsabile solo il credito riferibile ai predetti acquisti e importazioni). 4. Soggetti passivi esteri. Soggetti passivi stabiliti all’estero, identificati in Italia direttamente ai sensi dell’art. 35-ter oppure mediante rappresentante fiscale. 5. Prestazioni a soggetti passivi esteri. Effettuazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti all’estero, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, di determinate tipologie di servizi. |
FONTE ITALIA OGGI