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Decreto 18/2020 – Nuove disposizione per Regione Liguria
Si informa che la Regione LIGURIA, CON DECRETO N° 18/2020, per le motivazioni in esso indicate, ha autorizzato le seguenti attività:
- Sul territorio della Regione Liguria sono autorizzate: A) Le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere e i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni: -Svolgimento all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici; -L’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei; B) Le opere minori di cui al d.P.R 380/2001 come di seguito indicate: – Attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del d.P.R 380/2001; – Opere edilizie per cui è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6bis del d.P.R 380/2001; C) Prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio
- Nel novero delle attività agricole consentite, sono comprese oltre alla manutenzione del verde pubblico e privato, il taglio di bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (orti, poderi, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolti con modalità tali da evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
- Di confermare la piena attività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate al ripristino di danni conseguenti ad eventuali alluvioni e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dell’azione del mare, i cui lavori risultano ascrivibili, in materia prevalente, alle seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall’appaltatore: OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AREOPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO OG 5: DIGHE OG 7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA OS21: OPERE STUTTURALI SPECIALI OS23: DEMOLIZIONE DI OPERE
- Le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio sono autorizzate previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità marittima competente ed ottenuto l’assenso delle parti sociali;
- Le attività di cui ai punti 1 e 4 dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
- Le attività di cui al punto 2 dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione in relazione all’emergenza epidemiologica in essere particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali laddove applicabili;
- L’attività nei cantieri che rientrano nelle tipologie di cui al punto 3 è condizionata alla verifica, a cura delle rispettive stazioni appaltanti:
- Del rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
- Delle indicazioni eventualmente formulate dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in relazione ai compiti di cui all’art. 92 del d.lgs. 81/2008.