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Decreto “Liquidità” convertito in legge con il voto di fiducia al Senato – Fondo di Garanzia anche agli agenti e broker assicurativi
Ieri è stato convertito in legge il Dl n. 23 dell’8 aprile scorso, noto anche come decreto “Liquidità”, grazie all’ennesimo voto di fiducia.
Il testo della legge prevede, in aggiunta a quanto previsto dal Decreto Legge 23, le disposizioni per il settore turistico, il credito d’imposta alle imprese per l’annullamento di fiere e manifestazioni commerciali all’estero, la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa, la detraibilità dell’Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali e l’ulteriore proroga del versamento del Prelievo unico sui giochi.
Sostanziali novità anche in tema di prestiti alle imprese garantiti dallo Stato con l’istruttoria della banca sostituita da un’autocertificazione (speriamo che sia utile per accelerare i tempi biblici delle erogazioni da parte delle banche). Vengono poi allungati i tempi delle restituzioni ed eliminati alcuni paletti. Le modifiche introdotte definiscono, inoltre, i limiti delle responsabilità del datore di lavoro per i dipendenti che si ammalano di coronavirus.
Importantissima l’estensione delle possibilità previste dall’art. 13 comma 1, lettera m) del Decreto che prevede il rilascio da parte del Fondo di una garanzia gratuita e automatica pari al 100% sui nuovi finanziamenti concessi in favore delle PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.