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Estensione a 30 mesi del termine per l’acquisto dell’unità immobiliare ristrutturata interamente dalle imprese (c.d. “Sismabonus acquisti”)
Con il nuovo co. 10-quater dell’art. 119 del DL 34/2020, il termine di 18 mesi entro cui le imprese devono vendere le unità immobiliari affinché l’acquirente possa beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” viene esteso a 30 mesi.
L’agevolazione prevede, infatti, una detrazione IRPEF/IRES all’acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519 che siano stati per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Al fine di beneficiare del bonus fiscale (75%, 85% oppure 110% nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni richieste dalla norma), le imprese devono provvedere all’alienazione dell’unità immobiliare entro 30 mesi dalla data di termine dei lavori