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Immobili ad uso promiscuo del professionista spetta l’agevolazione IMU
Vi ricordiamo che, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU, è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica (art. 1 co. 741 della L. 160/2019).
Siccome non è richiesta l’esclusività della destinazione d’uso come dimora del nucleo familiare, nel caso in cui l’immobile sia utilizzato promiscuamente sia come abitazione sia per l’esercizio dell’arte e professione, dovrebbe poter essere considerato come abitazione principale ai fini dell’IMU e beneficiare, quindi, dell’esenzione (aliquota ridotta e detrazione nel caso l’unità immobiliare sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9) (cfr. risposte Min. Economia e finanze 20.1.2014 n. 12).