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NUOVE REGOLE IVA PER L’E-COMMERCE e PER IL MOSS
È stato pubblicato sulla G.U. 145 del 9 giugno 2020, il D.Lgs. n. 45 del 1° giugno 2020, che dà attuazione alla direttiva UE n. 2017/2455sull’e-commerce che modifica la direttiva IVA e la
direttiva n. 2009/132/CE in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
È stato aggiunto al DPR 633/72 (Legge IVA) l’art. 7-octies, che stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
– le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
– le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che
siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.
Inoltre qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, questa nuova disposizione appena citata non si applica, per i servizi resi a
committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le condizioni di seguito indicate:
– il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
– l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello
di stabilimento del prestatore, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
– il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.
Invece, qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato questa nuova disposizione appena citata non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti
nel territorio dello Stato membro dell’Unione europea, ove concorrano unitariamente le condizioni di seguito indicate:
– il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
– l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia,
effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
– il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.
MOSS (Mini One Stop Shop)
Con il decreto viene anche modificato l’art. 74 quinquies del decreto IVA, inerente il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE. Viene previsto che possano avvalersi del regime del MOSS anche i soggetti non UE non stabiliti in uno Stato membro ma ivi registrati ai fini IVA. Tali soggetti non devono pertanto più identificarsi in ogni singolo stato
Si ricorda che i soggetti che si avvalgono di questo regime sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II, denominato “Obblighi dei contribuenti”.