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NUOVI CREDITI D’IMPOSTA da decreto COVID
Con il D.L. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 sono state introdotte, tra le altre, due particolari agevolazioni:
- la prima che interessa i soggetti che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), pur se con alcune esclusioni e limitazioni;
- la seconda che interessa i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che provvedono alla sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19.
Nello specifico, è stato previsto un credito d’imposta per botteghe e negozi nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (es. farmacie, supermercati, ecc.). Tale credito, spettante anche nel caso in cui non sia ancora stato effettuato il pagamento del canone, è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 25 marzo.
Viene, inoltre, previsto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’introduzione di un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.