News
Perdite di impresa finalmente sempre riportabili, anche se all’80%
Anche quelle del 2017 delle imprese in contabilità semplificata!!!!
La legge di Bilancio, con il comma 23, uniforma le regole del trattamento delle perdite di impresa, fino ad oggi ben diverse tra soggetti IRES, soggettti in contabilità ordinaria e soggetti in contabilità semplificata.
D’ora innanzi le perdite di tutte le imprese Irpef, semplificate e ordinarie, saranno compensabili solo con altri redditi di impresa dell’anno, con riporto illimitato dell’eccedenza agli anni successivi, ma con il limite dell’80% del reddito di ogni anno (limite non presente per le perdite dei primi tre anni).
La novità risolve il rilevante problema che si è creato nel 2017 a seguito dell’avvio del regime di tassazione per cassa previsto dalla legge 232/2016. Nell’ anno di ingresso nel nuovo regime, il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente rappresenta un costo – componente negativo di reddito, con la emersione pressoché certa di una perdita significativa. Le imprese minori, dopo aver azzerato tutti gli altri redditi dell’anno, si sono trovate a dover cancellare la perdita residua che, come detto, non era riportabile in avanti. Sorge però l’impossibilità, d’ora in poi, di compensare immediatamente le perdite di impresa per chi ha redditi di altri tipi: fabbricati, lavoro , ecc.
29 dicembre 2018
Stefano Quaglia – Founder PKF Studio TCL – stefano.quaglia@tclsquare.com
Genova – Milano