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Pubblicato sulla G.U. nella notte il Decreto Aprile ribattezzato Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Dopo varie rivisitazioni e la firma del Capo dello Stato è stato pubblicato finalmente il Decreto, la cui uscita era prevista in aprile. Il ritardo con cui è pubblicato comporta che le misure e gli aiuti previsti (ammesso che siano effettivi e non solo promesse inapplicabili per complicazioni burocratiche o per aumentare consenso politico, come sembra essere stato fino ad oggi) siano solo misure difensive e non certo di rilancio.
Intanto molti imprenditori hanno già deciso di non riprendere l’attività considerando le perdite accumulate in questo periodo e molti altri stanno valutando se, con la riapertura, i minori incassi ed i maggiori costi consentiranno di sopravvivere.
Tra le “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” si segnalano alcune misure confermate rispetto alle aspettative ed altre invece nuove o sostanzialmente modificate.
Eccone alcune tra quelle confermate:
- ampliamento delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), riduzione del rischio sismico (sismabonus), fotovoltaico, bonus facciate ed installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici fino al 110% della spesa e l’estensione della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (alle Banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il proprietario dell’immobile potrà incassare subito la detrazione e non pagare effettivamente i lavori;
- spostamento di tutti i pagamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, con ulteriore possibilità a partire da quella date di rateizzare, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, mediante versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- cancellazione del saldo IRAP 2019 e dell’acconto 2020 a giugno per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
- possibilità fino al 31 dicembre 2022 di accedere alle agevolazioni con autocertificazioni per evitare ritardi all’accesso delle misure emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (fino ad oggi, malgrado le autocertificazioni, ben poco si è mosso!); vengono aumentate le sanzioni in caso di dichiarazioni false, pertanto auspichiamo che le disposizioni siano MOLTO CHIARE;
- esenzione dell’acconto IMU di giugno per gli immobili ad uso turistico (ad esempio alberghi e stabilimenti balneari e immobili classificati D/2 impiegati per agriturismo, villaggi turistici, rifugi, colonie ecc.);
- innalzamento del limite delle compensazioni di crediti d’imposta da euro 700.000 ad euro 1 milione;
- esenzione dalla TOSAP aggiuntiva per bar e ristoranti che nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni;
- conferma dell’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile 2020 nei confronti degli stessi beneficiari per il mese di marzo;
- aumento del bonus pubblicità dal 30 al 50% per il 2020;
- possibilità di conferma dei contratti a tempo determinato senza indicare nessuna causale nel periodo di emergenza .
Passiamo ad analizzare sommariamente alcune novità:
- innalzamento delle agevolazioni fiscali per chi investe in start up innovative, che fanno salire dall’attuale 30% al 50% la detrazione Irpef per gli investimenti dei business angels sotto un certo taglio;
- incentivi alla patrimonializzazione delle società con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni: attribuzione di un credito di imposta del 20% dell’importo investito, con un tetto massimo di 2 milioni, purché la società conferitaria abbia subìto, nei mesi di marzo e aprile 2020, un decremento dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019; sono previste altre condizioni ostative;
- ampliamento della possibilità di ricorso alla cassa integrazione sia ordinaria che in deroga fino a diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020;
- semplificazione in materia di ammortizzatori sociali per favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori (speriamo che non si ripetano le lungaggini fino ad oggi riscontrate in 3 casi su 4!);
- dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione;
- previsione di mascherine obbligatorie per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- previsione della possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai “servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 30 settembre 2020; tale importo viene elevato ad euro 2000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (oltre al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) anche per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età;
- estensione anche agli enti del terzo settore dei contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari previsti per le imprese
- preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo per cinque mesi (invece dei precedenti 60 giorni) e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
- estensione del termine di versamento al 16 settembre 2020 (in vece del 30 giugno) per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione ;
- ampliamento agli enti del terzo settore del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro prima previsto solo per le imprese e gli esercenti arti o professione;
- sospensione dei versamenti per i canoni di locazione per immobili pubblici viene sospesa non solo per il settore sportivo ma anche per gli enti del terzo settore;
- Inserimento della categoria “servizi degli istituti di bellezza” tra quelle con estensione “rafforzata” dei termini per il versamento di ritenute e contributi.
- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.
- Reddito di emergenza– Viene istituito a decorrere dal mese di maggio 2020 un Reddito di emergenza quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili.
- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Indennità per i lavoratori domestici – Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per almeno 10 ore , è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
- Detraibilità dall’imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi – diventano detraibili, ma solo per il 2020, fino a 300 euro le spese per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile sostenute da contribuenti con un reddito non superiore a 36000 euro.
- tutti i versamenti sospesi dal decreto Cura e Liquidità vengono ulteriormente rinviati al 16 settembre, con possibilità di pagare in unica rata o in quattro rate entro dicembre;
- rinvio dei versamenti anche per gli avvisi bonari e gli accertamenti per adesione al 30 settembre
- rinvio al 30 settembre del termine per la notifica dei ricorsi in primi grado davanti alle Commissioni Tributarie che scadevano tra il 9 marzo e il 31 maggio
- proroga dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni;
- riduzione degli oneri fissi delle bollette elettriche da maggio a luglio per le utenze non domestiche (piccole attività produttive e commerciali);
- il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta, ad esempio per la sanificazione degli ambienti di lavoro o per i canoni di locazione degli immobili commerciali e d’azienda;
- l’istituzione di un tax credit vacanze fino a 500 euro per l’utilizzo di servizi turistici sul territorio italiano, a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 40.000 euro.