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Scadenza dei termini della “UTILISSIMA” PROROGA per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e la tassa di concessione governativa
OGGI 20 marzo 2020 SCADONO I TERMINI DELLA “UTILISSIMA” PROROGA per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e la tassa di concessione governativa.
Scade oggi la ridicola “mini proroga” di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi del 16 marzo, concessa dal DL 18/2020 a tutti i contribuenti.
Si ricorda che per i soggetti che svolgono attività in determinati settori particolarmente colpiti dall’emergenza sono sospesi, dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:
– ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli art. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
– agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Per tali soggetti sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).
È poi in corso la proroga per i soggetti che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019. Per questi contribuenti sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
– all’IVA;
– ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Però anche i contribuenti “prorogati” non sono esonerati integralmente dai versamenti fiscali in scadenza oggi, in quanto il DL “Cura Italia” ha rinviato solo i versamenti dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Oggi quindi tutti i contribuenti, a prescindere dal settore di attività e dai ricavi/compensi, sono chiamati a effettuare i versamenti in scadenza il 16 marzo non espressamente menzionati dal DL 18/2020. Si tratta di versare, ad esempio:
– le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art.67, c. 1 lett. l) del TUIR;
– le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
– le ritenute del 21% operate nel mese di febbraio sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
– le ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi, che hanno una periodicità trimestrale);
– la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri