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SMART WORKING
Con un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito “l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile”, l’INAIL ha reso nota la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 4 marzo 2020, in cui si ribadisce che i datori di lavoro possono applicare la modalità di lavoro agile per la durata dello stato di emergenza (31 Luglio 2020) a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.
ll predetto documento contiene tutte le norme che le parti sono chiamate a rispettare in caso di svolgimento della prestazione secondo i canoni dello smart working.
Innanzitutto, il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a osservare determinati obblighi tra cui:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.