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SPESOMETRO (COMUNICAZIONE DATI FATTURE) SEMESTRALE CON OPZIONE
Attenzione che il termine del 31 maggio resta comunque per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia mensili che trimestrali, riferite al 1° trimestre 2018
La scadenza naturale per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo trimestre 2018 è fissata per il 31 maggio. Anche per il 2018, però, i contribuenti hanno la facoltà di evitare questo adempimento e di OPTARE per l’invio dei dati relativi al primo semestre 2018 (come nel 2017), con unica trasmissione entro il 1° ottobre 2018 (tale termine deriva dal differimento dal 16 al 30 settembre, che però cade di domenica).
Né la norma (art. 1-ter comma 2 del DL 148/2017), né il Provvedimento dell’AdE n. 29190/2018 (specifiche tecniche) hanno tuttavia stabilito le modalità di esercizio dell’opzione. In mancanza di diverse specificazioni da parte dell’Agenzia, si ritiene che possano ritenersi valide le regole generali sulle opzioni, per cui dovrebbe applicarsi la regola generale del “comportamento concludente” di cui al DPR 442/97. L’opzione dovrebbe quindi applicarsi per tutto il 2018 (è opportuno evitare, dopo aver presentato i dati del primo semestre con unico invio, procedere a comunicazioni trimestrali per gli altri due trimestri, fatto che evidenzierebbe la mancanza di volontà di optare per il regime “semestrale”).
Per completezza riportiamo il testo dell’art. 1-ter comma 2 del citato DL:
Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21 comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) e’ in facolta’ dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonche’ alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;
b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e’ in facolta’ dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonche’ l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.
24 maggio 2018
Barbara Pollicina – barbara.pollicina@tclsquare.com
PKF Studio TCL – Tax Consulting Legal – studiotcl@tclsquare.com
Genova – Milano