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Stoccaggio Prodotti Energetici presso “depositi ausiliari”- Operativi i servizi digitali
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli interviene ancora sulla disciplina dello stoccaggio di prodotti energetici presso depositi terzi (“depositi ausiliari”)
- presentazione e gestione dell’istanza di autorizzazione (compilazione dell’istanza)
- gestione della comunicazione (compilazione della comunicazione almeno 30 giorni prima di iniziare l’attività di stoccaggio)
- ricerca istanze e comunicazioni (visualizzazione dell’elenco delle proprie istanze e/o comunicazioni, ottenendo informazioni sul relativo stato di lavorazione)
- gestione atto di assenso (i depositari/destinatari ricercano le informazioni correlate al codice identificativo di un trader per l’eventuale rilascio dell’atto di assenso)
- ricerca atto di assenso (il depositario/destinatario può visualizzare l’elenco dei propri atti di assenso).
Quest’ultima, infatti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’evasione e le frodi Iva nel settore dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi ha previsto che coloro che vogliono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi (traders) devono essere identificati e monitorati dall’Amministrazione finanziaria, e, in particolare, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, commi da 945 a 959 della Legge 205/2017).
Per le norme attuative del nuovo regime si rinvia al decreto 12 aprile 2018 e alla Nota n. 71725 del 27 giugno 2018, che in sintesi stabiliscono che:
- prima di avviare l’attività di stoccaggio presso depositi di terzi, i traders devono presentare un’apposita istanza di autorizzazione al competente ufficio delle Dogane; l’autorizzazione è valida due anni e deve essere associata a un codice identificativo univoco;
- i traders già titolari di un deposito fiscale di prodotti energetici, in Italia, in luogo della richiesta di autorizzazione, devono trasmettere, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio, una comunicazione telematica all’ufficio delle Dogane competente; la comunicazione è valida un anno e deve essere associata a un codice identificativo univoco;
- per avviare l’attività di stoccaggio dei prodotti, il trader deve ottenere dal depositario autorizzato o del destinatario registrato, presso cui intende stoccare i prodotti, uno specifico atto di assenso; solo dopo averlo ricevuto, l’attività di stoccaggio potrà essere legittimamente effettuata;
- i traders devono redigere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario; il riepilogo deve essere trasmesso mensilmente, all’ufficio delle Dogane che ha rilasciato l’autorizzazione (entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui il riepilogo si riferisce) ovvero all’ufficio delle Dogane a cui è stata trasmessa la comunicazione, entro il mese successivo all’anno di riferimento.
3 luglio 2018
Barbara Pollicina – barbara.pollicina@tclsquare.com
PKF Studio TCL – Tax Consulting Legal – studio tcl@tclsquare.com
Genova – Milano